COMUNE DI ANTRODOCO

 

            REGOLAMENTO DI

            POLIZIA  URBANA

Approvato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale n.  64  del  12/10/2009.

INDICE

 

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1:           FINALITÀ

ART. 2:           FUNZIONI DI POLIZIA URBANA 

ART. 3:           ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 4:           IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

 

TITOLO 2 : SPAZI ED A REE PUBBLICHE

 

ART. 5:    SPAZI ED AREE PUBBLICHE                                              

ART. 6:    OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

ART. 7:    OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 8:    REVOCA DELLE CONCESSIONI   

ART. 9:    ESTETICA E DECORO CITTADINO

ART. 10:  MODALITÀ PER IL CAPICOLLO SCARICO DELLE MERCI

ART. 11:  COLLOCAZIONE DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SU AREA PUBBLICA

ART. 12:  OCCUPAZIONI DIVERSE DEL SUOLO, PUBBLICO E SUE LIMITAZIONI

ART. 13:  INSTALLAZIONI DI TENDE SOLARI

ART. 14:  INSEGNE VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA

ARI.  15:  LUMINARIE

ART. 16:  ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

ART. 17:  ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

ART. 18:  PROIEZIONI AUDIZIONI E SPETTACOLI SULLE AREE PUBBLICHE

ART. 19:  INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

ART. 20:  ATTIVITÀ VIETATE SULLE AREE PUBBLICHE

ART.21:   CHIUSURA DI STRADE PUBBLICHE

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

 

ART.22:  MARCIAPIEDI E PORTICI

ART.23: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

ART:24: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

ART.25: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

ART.26: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO  

ART.27: SGOMBERO NEVE

ART.28: RAMI E SIEPI

ART.29: PULIZIA FOSSATI

ART.30: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI ART.31: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI '

ART.32: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

 

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

 

ART.33: RIPARI AI POZZI CISTERNE E SIMILI  ART.34: OGGETTI MOBILI

ART.35: OPERAZIONI DI VERNICIATURA CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO.

ART.36: ACCENSIONI-DI FUOCHI'

ART.37: UTILIZZO DPSTRUMENTI MUSICALI

ART.38: ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE  

ART.39: BILIARDPNI FLIPPER E GIOCIII ALL'ESTERNO DEI LOCALI

ART.40: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART 41: USO DEI " CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTI GRANDINE " PER ALLONTANARE I VOLATILI

ART.42: DEPOSITI ESTERNI

ART.43: SOSTA 0 FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

 

TITOLO 5 : ANIMALI

 

ART.44:   ANIMALI DA AFFEZIONE

ART.45:   CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART.46:   CANI

ART.47:   DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO

ART.48 :  FIDA PASCOLO E MONTICAZIONE

 

 

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

 

ART.49:   VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

ART.50:   COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART.51:   OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

ART.52: ATTIVITÀ'DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI    PUBBLICO ESERCIZIO

ART.53: TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

TITOLO 7 : VARIE

 

ART.54: ESERCIZIO DI IMPIANTI A FUNE

ART.55: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

ART.56: ACCATTONAGGIO

ART.57: ARTISTI DI STRADA                                                                        

ART.58: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

ART.59: BAGNI

ART.60: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

 

 

 

TITOLO 8: NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

 

ART.61: MANUTENZIONE DELLE AREE

ART.62: DEPOSITI DI MATERIALI SU AREE SCOPERTE

 

TITOLO 9: NORME DI BUONA COSTRUZIONE

 

ART.63: STABILITA’ E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI

ART.64: STABILITA’ E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

 

TITOLO 10 : SANZIONI

 

ART.65: SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

 

TITOLO 11 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ART.66: ABROGAZIONI DI NORME

ART.67: NORME FINALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 : Finalità

1)    Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2)    Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

3)    Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

 

 

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

 

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo I mico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

 

 

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

1)    La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2)    L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.

3)    Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli arti. 17 e 18 della L. 689/81.

 

 

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

 

I) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione del Consiglio Comunale entro gli importi minimo e massimo previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

   TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

1)      Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nel Fari. 1 del Regolamento, da parte di rutta la collettività.

2)      Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

3)      La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione .amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa-in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

 

 

 

 

Art. 6 : Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1)    Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico, ovvero di area privata aperta al pubblico  è disciplinata dall'apposito regolamento comunale por l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.    :

2)    Qualunque occupazione d'area pubblica, ovvero privata aperta al pubblico non può effettuarsi senza il permesso dell'Autorità Comunale.

3)    Chiunque viola la disposizione del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa al pagamento di una somma di da €. 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o là cessazione dell'attività.

 

Art. 7 : Obblighi del concessionario

 

1)   Il concessionario deve inoltre sottostare, pena la revoca, alle seguenti condizioni: ,

a)    osservare tutte le prescrizioni o condizioni imposte e limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata previste;

b)    ridurre:al pristino stato il suolo occupato, alla scadenza della concessione;

c)    mantenere lo spazio circostante quello occupato, pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso o terzi abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazioni di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni, nonché l'accesso alle case private, negozi ed edifici di qualsiasi genere;

d)    provvedere durante l'esecuzione di lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, con la1 speciale osservanza delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento d'esecuzione.

 

2)    Al calar del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi sino all'alba. E fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno, in presenza di nebbia, foschia o scarsa visibilità.

3)    Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni normative, chiunque viola le prescrizioni del presente articolo, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.50,00 a €. 300,00.

4)    Dalla violazione consegue l'obbligo immediato del ripristino della situazione di legittimità, pena la revoca della concessione/ permesso/ autorizzazione, a norma del successivo art. 8.

 

 

 

 

Art. 8 : Revoca delle concessioni

1)     In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi d'interesse pubblico.                                                                                             

2)     L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso, in caso di recidiva specifica reiterata infraquinquennale; comporterà  l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione di cui; sopra ha luogo con tacito consenso di altro concessionario limitrofo. Le sanzioni predette potranno essere applicate anche al concessionario limitrofo che con il suo comportamento abbia favorito l'infrazione.

3)     Nei casi urgenti ed indilazionabili, i provvedimenti di cui, al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai Funzionari, Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia.

4)     Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso, all'intestatario della concessione, della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra revoca e scadenza reale.

 

 

 

 

Art. 9 : Estetica e decoro cittadino

1)     Nelle concessioni per l’esposizione d’infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc. oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, l'Autorità Comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre, determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare della concessione alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.

2)     Tutti gli oggetti e manufatti, che servono al posteggio, sono  soggetti alla vigilanza degli uffici competenti, al fine di evitare o limitare l’uso, o far modificare la forma o l’aspetto dei medesimi.

3)     II Sindaco , con propria ordinanza, impone ai cittadini la realizzazione di finiture edilizie o pulizie di edifici al fine di garantire il decoro cittadino.

 

Art. 10 : Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

1)    Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

2)    Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

3)    In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

4)    Chiunque viola le disposizioni col presente articolo è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da €. 50,00 a € 300,00.

 

Art. 11 : Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica

 

1) L’autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico
passaggio con tavoli, sedie od altro connesso all’attività, può essere concessa davanti ai pubblici
esercizi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo e le specifiche modalità della occupazione stessa.

2)   Le piante ornamentali possono essere autorizzate a tempo indeterminato.

3)   I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.     

4)    L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime, fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.             

5)   I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati è sempre puliti.

6)   La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 6 comma 3°.

 

Art. 12 .-Occupazioni diverse del suolo pubblico e sue limitazioni.

1) I permessi per carico e scarico, per l’uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a
cavalletto, sono concessi dall'Autorità Comunale previo nulla osta ed eventuali prescrizioni da parte
del Comando di Polizia Locale.

Tale concessione non è data per le strade, e durante le ore, in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza, debitamente constatata dall’Autorità Comunale.

2) La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 6 comma 3°.

 

 

 

Art. 13 : Installazioni di tende solari

 

1)  Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, su
strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita
una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità
motoria ed avere un'altezza dal piano non inferiore a m
2,50.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, per le tende perpendicolari e parallele
alla
fronte degli stabili e per le tendo dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le
diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio
comunale.

2)    Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

3)    Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d’interesse artistico.

4)     Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00. Dalla violazione consegue l’obbligo della riduzione dell'installazione alla condizione di legittimità, pena la revoca della concessione/autorizzazione.

 

 

Art. 14 : Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1)    Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Codice della Strada nonché dal Regolamento della Pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose o infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulla strada, che per forma, diségno, colorazione ed ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o produrre abbagliamento.

2)    Fatto salvo il centro storico, è vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a m 1,50. La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposte esternamente ai fabbricati appoggiate sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative, dovranno essere autorizzate di volta in volta, in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

3)    In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di concessione comunale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

4)    Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salva l’applicazione delle norme citate al 1° comma, e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00. Dalla violazione consegue l'obbligo immediato della rimozione dei manufatti irregolarmente o abusivamente installati, senza pregiudizio di danni eventualmente arrecati.

 

 

Art. 15 : Luminarie

1)     E’ soggetta a preventiva autorizzazione del Comune , la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.            

2)     Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti, i pali di sostegno, le strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E’ in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3)     Per le installazioni nel centro storico, le stesse dovranno ispirarsi a criteri di uniformità e di aderenza al contesto architettonico dei luoghi.

4)     Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

5)     Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.


 

 

6)    Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.

7)    Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

8)    Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano Una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 16 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1)    Previo consenso della proprietà; non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare, nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) dell'articolo 15.

2)    Le spese per la collocazione, il funzionamento è la rimozione degli impianti, nonché le: spese, per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a: carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

 

Art. 17 : Esposizione di merci e derrate all’esterno del negozi

1)    L’esposizione di merci, o derrate all’esterno degli esercizi commerciali è consentita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento d’Igiene previo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2)    Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salve le penalità previste dal Regolamento d’Igiene, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di ima somma da €. 75,00 a €. 450,00.

3)   Dalla violazione consegue l’obbligo immediato della rimozione delle occupazioni abusive o non
conformi, senza pregiudizio di
eventuali danni arrecati, nonché della revoca della concessione,
autorizzazione, permesso etc.

 

Art. 18 : Proiezioni, audizioni e spettacoli sulle aree pubbliche

1)    Ferme le prescrizioni delle vigenti norme di Polizia Amministrativa e di P.S. circa il rilascio delle autorizzazioni per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all’aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni se non dietro specifico particolare permesso dell’autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale.

2)    Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salva l’applicazione della legge penale e/o delle disposizioni previste da altre leggi o regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 a €. 300,00.

3)    Dalla violazione consegue l’obbligo della rimozione immediata delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni provocati. Alla rimozione può provvedere anche l’autorità Comunale, salva rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

 

                                                                    Art. 19 : Installazione di chioschi ed edicole

1)     La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di' rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

2)     In ogni  caso l’installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il Commercio su Aree Pubbliche.

 

 

Art. 20 : Attività vietate sulle aree pubbliche

 

1) Sul suolo pubblico è vietato:

a)   lavare i veicoli;                                                                                                                                

b)   eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno, o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili- o cose.

c)   scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

d)   gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

e)   bagnarsi, lavarsi o  effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose;

f)    bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

g)  creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle
strutture pubbliche
e ad usò pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello
stabilito;

h)  soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal
Comune;

i)   abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei
rifiuti.

2) E’ altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3)     La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l’obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;

4)     La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

5)     Le  altre  violazioni di  cui ai  commi  precedenti comportano  una sanzione amministrativa   da € 25,00  a  € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6)     Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che di pedoni, nei giardini pubblici e sulle aiuole esclusi i parchi ed i giardini recintati ed attrezzati per giochi ed esercitazioni sportive, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

7)  È parimenti vietato l’uso di pattini e di trampoli, scivolare con o senza pattini su terreno coperto di

ghiaccio o neve.

8)    È vietato l’assembramento di persone e di veicoli quando arrechino disturbo alla quiete pubblica ed intralcio alla normale circolazione veicolare e pedonale. È inoltre vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore lungo i viali pedonali, sulle aiuole, nei parchi, nei giardini e comunque in tutti i luoghi che, per loro natura, siano interdetti alla circolazione dei veicoli a motore.

9)    È consentita la circolazione:di- veicoli non a motore, a condizione che questa avvenga, a velocità moderata, lungo gli itinerari previsti o comunque tracciati e che, in nessun caso essa avvenga sul verde pubblico.

10)   Fatte salve le norme del Codice della Strada, in quanto applicabili, chiunque viola, le disposizioni
del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00

a €. 150,00. 

 

Art. 21 : Chiusura di strade pubbliche

 

1) È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'autorità.

2)  Qualora per qualsiasi motivo, quali lavori stradali, manifestazioni, spettacoli ecc..., si renda
necessaria la chiusura di una
o più strade pubbliche, la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito
di domanda della persona interessata ed in presenza di conforme ordinanza del Comando Polizia Locale. Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l’esecuzione di quanto richiesto.

3)    Qualora sussistano motivi di assoluta urgenza, la chiusura potrà essere effettuata avvisando preventivamente il Comando  di Polizia Locale il quale, valutatala la necessità ed urgenza dichiarata, potrà disporre o meno la chiusura. Se la chiusura è disposta, il Comando di Polizia Locale farà senza ritardo, seguire l'atto amministrativo conseguente.

4)    Fuori dai casi previsti per le occupazioni di suolo e salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 75,00 a €. 450,00.

 

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

 

Art. 22 : Marciapiedi e portici

 

1)  Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

a)       Le pavimentazioni dei portiere dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall’Amministrazione Comunale;

b)      I proprietari degli edifici hanno l’obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

 

2)    Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3)    Salvo quanto previsto dal codice della strada, le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 23 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

 

1)    I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa
manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi
devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la
sicurezza strutturale dell’immobile. Hanno inoltre l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco e al
rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta  ne sia riconosciuta la necessità
dall’Autorità comunale.                                                                                                                                                           

2) I proprietari o i locatari o i  concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia
delle targhe dei numeri civici.

3)     I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo, da evitare l’irregolare caduta dell’acqua piovana.

4)     Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5)     I proprietari o i locatari o i concessionari di  edifici hanno l’obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6)     Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7)     I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l’accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti  idraulici in questione.

8)     Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462.00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

9)     Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

10)  La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

 

 

 

Art. 24 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

 

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi. Tali violazioni comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 25 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

 

1)  Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a)  apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o
figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b)   modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c)    spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d)   collocare direttamente o indirettamente sulle paline semaforiche e alberi volantini, locandine,
manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi
i casi idi autorizzazione temporanea per il
materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

e)    lasciare materiale pubblicitario ed altro di qualsiasi natura sugli accessi pubblici e privati, se non inserito negli appositi contenitori della corrispondenza, è altresì vietato porre pubblicità sui veicoli.

2)    Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure  insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3)    Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino.

 

 

Art.26  Nettezza del suolo e dell’abitato

1)    Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2)    Fermo restando quanto previsto al successivo art. 27 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3)    I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle, pile esauste, quando siano collocati all’esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico.               

4)    Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5)    Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 è l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

 

Art. 27 : Sgombero neve

 

1)     I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali .prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2)     Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, ovvero di area privata aperta al pubblico onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4)La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5)    La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6)    E' fatto obbligò ai proprietari o amministratori o conduttori, di edifici a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7)    Le violazioni di cui ai commi 1), 2)-e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8)    Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 el’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

 

Art. 28 : Rami e siepi

1)    I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari..

2)    Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

3)    1 rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4)    Le violazioni  di cui ai commi precedenti comportano una sanzione:amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.  

 

 

 Art. 29 : Pulizia fossati

 

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2)     La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze  per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3)     Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, ovvero, dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente articolo.

 

Art. 30 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1)    Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, ovvero di area privata aperta al pubblico deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2)    La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 31 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

 

1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere
alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività,
abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all’orario di chiusura
dell'esercizio l’area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Tale violazione comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l’obbligo della
rimessa in pristino dei luoghi.                                                  '                                                                                         -

 

 

Art. 32 : Esposizione di panni e tappeti                                              

 

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed  oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonchè stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

Tale violazione comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa
in pristino dei luoghi.

 

 

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

 

 

Art. 33 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

 

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le
bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad
impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
Tale violazione comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare
i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

 

Art. 34 : Oggetti mobili

1)    Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.         

2)    L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3)    La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

4)    La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

 

 

 

 

Art. 35 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto

1)    E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni,ai passanti.

2)    E' vietato eseguire in ambiente esterno, attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3)    Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4)    La violazione di cui al comma 1) comporta uria sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

5)    Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

 

Art. 36 : Accensioni di fuochi

1)    E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi  in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio  compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi,scarpate nonchè materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle autorità competenti.

2)    E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E’ inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi  abitati ad una distanza inferiore  mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3)    Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4)    L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, salvo espressa autorizzazione in deroga.. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

5)    Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

 

 

Art. 37 : Utilizzo di strumenti musicali

1)    Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22,00 alle ore 08,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2)    Dalle ore 22,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3)    Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

 

Art. 38 : Attività produttive ed edilizie rumorose

1)    I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2)    Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate dalle ore 08.00.alle 13.00 e dalle ore 15:00 alle 20.00 .

3)    Nell’esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l’effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo è/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.  

4)    Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti  private abitazioni è vietato l’uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 22.00 alle ore 08.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell’attività in fasce orarie diverse.

5)    Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6)    Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a  €  600,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

7)    La violazione di cui al comma 5) comporta l’applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

 

Art. 39 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

 

1) Chiunque detenga all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'’nere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

Tale violazione comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

 

Art. 40 : Uso dei dispositivi antifurto

1)     Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2)     Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3)    Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono, essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4)    La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5)  Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa  da € 77,00 a € 462,00

 

Art. 41 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine'' per allontanare i volatili

1)    E’ vietato l’impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri'', per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2)    E' inoltre vietato l’utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l’altra non inferiore a 10 minuti.           

3)    Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose".

 

 

Art. 42 : Depositi esterni

1)   Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato. L’accatastamento all’esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2)   Nelle aree di cui  all’art. 1  comma 2 del presente regolamento è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta.

3)   Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

 

 

Art. 43 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1)   E’ fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2)   La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

 

 

TITOLO 5 : ANIMALI

 

Art. 44 : Animali di affezione

1)     I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinchè  questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2)     Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.   

3)     Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano  una sanzione amministrativa da € 25,00 a  € 150,00.

 

Art. 45 : Custodia e tutela degli animali

 

1)  Ai proprietari o possessori di animali e vietato:

a)  consentire che gli animali con  deiezioni sporchino, i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici.

In caso si verificasse l’imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere
alla immediata pulizia del suolo;

b)   effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

c)   tosare, ferrare, strigliare o lavare ammali sulle aree di cui all'art. 1;

d)   lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile, e/o da stalla.

 

2)   I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3)   Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

4)   La violazione di cui  al comma 1) comporta una sanzione amministrativa:da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi:

5)   La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

 

 

Art. 46 : Cani

1)    I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell’ASL competente, idonea museruola.

2)    Potranno essere lasciati senza guinzaglio cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l’attività venatoria.

3)    I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti, nonché disturbo alla quiete pubblica.

4)    Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

5)    È vietato l’ingresso di cani nei giardini pubblici e  parchi  del Comune di Antrodoco.

6)    I proprietari dei cani debbono raccogliere e pulire il suolo pubblico dalle deiezioni degli animali

7)    Le violazioni di cui ai commi .1), 2), 3), 4),5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00.

 

Art. 47 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo

1)    E' ammessa la detenzione, di animali da reddito o autoconsumo se non reca disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie vigenti.

2)    L’apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3)    Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 48 : Fida Pascolo e Monticazione

 

L’esercizio del pascolo deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di identificabilità dei capi, nonché da quanto stabilito nella L. R. n° 39/2002; inoltre ai fini di tutela di patrimonio Zootecnico della zona, viene stabilito che al momento della domanda di Fida Pascolo prima della monticazione, i proprietari del bestiame devono consegnare i referti delle analisi sierologiche effettuate sugli stessi, al fine di prevenire e tutelare il patrimonio Zootecnico da specifiche malattie infettive.

La violazione al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 1000,00 a € 6000,00, fermo restando le eventuali responsabilità penali.

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

 

 

 

Art 49 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

 

1)  Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo
immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi
siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

a)   fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;

b)   mettere a disposizione del pubblico un’area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

 

2)    Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3)    Chi esercita abusivamente l’attività di somministrazione al  pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/91.

 

Art. 50 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

 

1)  Per lo svolgimento dell’attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

a)   è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l’attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b)  per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l’attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 1000 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;

c)   salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l’attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

d)  è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

2)  E’ consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di
editori, distributori ed edicolanti.

3)    Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.

4)    Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

 

Art. 51 : Occupazioni per esposizione di merci

1)    Chi esercita attività commerciali in località prospicienti il suolo pubblico o aperta al pubblico e intende occuparne una parte per l’esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l’autorizzazione all’occupazione del suolo e  pagare i relativi oneri.

2)    I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta della ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non  inferiore a 50 m dallo stesso.

3)    L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l’orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell’esercizio.

4)    Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5)    Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art. 52 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

 

1 ) L’allestimento di aree attrezzate all’esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2)    Qualora l’attività di .cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.

3)    Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l’orario indicato espressamente nell’autorizzazione di cui al comma 1).

4)    Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

5)    Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell’attività.

 

 

Art. 53 : Targhetta dell'amministratore di condominio

1)     Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2)   La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all’imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3)    La targhetta, se esposta accanto al cancello di ingresso, o in sua assenza al portone di ingresso del condominio sito all’interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

4)    Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell’adeguamento alle vigenti disposizioni.

 

 

 

TITOLO 7: VARIE

 

 

Art. 54 Esercizio di impianti a fune                                                      

1)    Nel caso di .concessioni relative all’esercizio di  impianti a fune e sciovie al concessionario è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni previste nell’atto di concessione nonché tutti gli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia.

2)    Per ciascuna violazione delle prescrizioni previste dall’atto di concessione, gli organi preposti alla vigilanza applicheranno la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a € 600,00.

3)    In caso di reiterazione, la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale e sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale sospendere l'esercizio dell’impianto da uno a dieci giorni.

4)    Qualora, il concessionario incorra per tre volte nel corso della medesima stagione di esercizio degli impianti nel provvedimento di sospensione di cui al precedente periodo, sarà facoltà insindacabile dell'Amministrazione concedente procedere alla revoca della concessione relativa all’impianto per il quale sono stati adottati i provvedimenti di sospensione dell’esercizio.

 

Art- 55 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1)    Per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiale  quali indumenti,carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all’autorizzazione per l’occupazione, del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall’apposito regolamento comunale.

2)    Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3)    Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4)    Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

5)    La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

6)    Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.                                                                                                                                                       -.

Art. 56 : Accattonaggio

1)    E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

2)    La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

 

 

 

 

Art. 57: Artisti di strada

1)    L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui 1 esercizio, dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale:                                       

2)    L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P.

 

Art. 58 : Divieto di campeggio libero

                                                                                     

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso
pubblico,
è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree
appositamente attrezzate;
è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi , di recupero
delle acque chiare  e luride, in transito
o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare, lo
scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2)     Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione, alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento  delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l’attuazione di quanto sopra disposto.

3)     Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza. 

4)     Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto, l’allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell’art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell’avente diritto.

 

Art. 59: Bagni

1)    Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2)    Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

3)    E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4)    Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

 

Art. 60 : Contrassegni del Comune

1)    E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.

2)    La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

 

 

 

TITOLO 8: NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art. 61: manutenzione delle aree

1)       tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, tutte le aree scoperte dei centri abitati, debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica.

2)       Il Sindaco potrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria della esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente

3)       La violazione di cui al comma 1) e 2), fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art.62: depositi di materiale su aree scoperte

 

1)    i depositi di materiale, alla rinfusa o accatastati visibili dalla strada e spazi pubblici sono vietati nelle zone residenziali. Sono ammessi invece nelle zone produttive, ma sempre che, a giudizio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscano bruttura o pericolo per la igiene pubblica e del suolo, o per l’incolumità pubblica e privata.

2)    La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

TITOLO 9: NORME DI BUONA COSTRUZIONE

 

Art.63: stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

 

1)     per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalle leggi vigenti in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni con particolare riferimento alle norme antisismiche nonchè di sicurezza degli impianti tecnologici.

 

2)    La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

Art.64: stabilità e sicurezza degli edifici esistenti

 

1)    i proprietari di edifici hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

 

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

 

TITOLO 10 : SANZIONI

 

Art. 65 : Sanzioni amministrative

1)    La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.                                                       

2)    Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l’obbligo di cessare un’attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul Verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3)    Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione; L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore.            

4)    Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.               

 

 

TITOLO 11 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 66 : Abrogazioni di norme.

1)    Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana attualmente in vigore , è abrogato.

2)    Vengono, altresì, abrogate tutte le ordinanze sindacali che disciplinano e sanzionano attività e condotte disciplinate dal presente regolamento.

 

Art. 67 : Norme finali

1)    Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamenti vigenti.

2)    Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sopra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

3)    Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla sua approvazione.